Notifica invalida se non eseguita presso l’abitazione del destinatario.

Notifica invalida se non eseguita presso l’abitazione del destinatario.
03 Ottobre 2016: Notifica invalida se non eseguita presso l’abitazione del destinatario. 03 Ottobre 2016

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18202 del 16 Settembre 2016, ha stabilito che la notificazione di un atto giudiziario, così come disciplinata dagli artt. 137 e seguenti c.p.c., a cui si richiama l’art. 16, comma 2, del d.lgs n. 546/1992, per ritenersi valida, deve essere effettuata “brevi manu” o a mezzo del servizio postale presso l’abitazione del destinatario e non anche presso l’abitazione di un parente/affine. La fattispecie esaminata dalla Suprema Corte riguardava il caso di un contribuente che aveva impugnato un intimazione di pagamento, eccependo che la relativa notifica era stata preceduta dall’invio di una cartella di pagamento consegnata al medesimo indirizzo civico della sua abitazione, ma nelle mani della cognata abitante in un diverso appartamento dello stesso fabbricato. Nonostante l’interessato avesse eccepito l’invalidità della notifica, la Commissione Tributaria Regionale, investita della relativa decisione, aveva ritenuto che l’atto giudiziario fosse stato regolarmente notificato. La Suprema Corte, per converso, non ha ritenuto fondate le motivazioni dei Giudici d’Appello, in quanto nell’ipotesi di notifica a mani proprie, il destinatario deve essere ricercato nel comune di residenza e, precisamente, nella casa di abitazione o domicilio e, nel caso in cui non venga trovato, l’atto a lui destinato deve essere consegnato, sempre al medesimo indirizzo, a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o azienda (art. 139 c.p.c.). E ciò in quanto la notificazione dell’atto mediante consegna al familiare è assistita dalla presunzione di ricezione ex art. 139, comma 2, c.p.c. solo qualora avvenga presso l’abitazione del destinatario e non anche se effettuata presso l’abitazione del familiare stesso, diversa da quella del notificando. Pertanto, per l’esecuzione di una valida notifica, conclude la Suprema Corte, è necessario che la consegna avvenga nell’abitazione o presso il domicilio del notificando stesso, mentre se avviene in altri luoghi deve ritenersi nulla, a prescindere dal rapporto di parentela/affinità tra il consegnatario e la persona a cui l’atto è destinato.

Altre notizie